Il Blog dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Vaccini obbligatori: è incostituzionale il decreto Lorenzin?

0

Vaccini obbligatori: è incostituzionale il decreto Lorenzin? Abbiamo sottoposto tre quesiti ad alcuni docenti universitari per vederci più chiaro.

Prof. Federico Gustavo Pizzetti
Prof.ssa Lucia Risicato
Prof. Antonio Ruggeri
Prof. Antonino Spadaro
Prof. Salvatore Curreri

 

Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il testo di un decreto-legge che introduce alcune importanti novità nella normativa sulle vaccinazioni obbligatorie. Il provvedimento, che al momento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha già suscitato molte polemiche. Per la rubrica Habeas Corpus, abbiamo sottoposto a diversi studiosi e specialisti della materia alcune domande sulle misure approvate, stando alle indicazioni date dal Governo nella conferenza stampa e nel comunicato stampa del 19 maggio, nonché sui possibili profili d’incostituzionalità del provvedimento.

Pubblichiamo qui di seguito le risposte del prof. Salvatore Curreri, Associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna.

  1. Il testo del decreto-legge sulle vaccinazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 maggio, che dovrebbe essere pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure volte ad ampliare e a rendere effettivo l’obbligo in capo ai genitori di sottoporre a vaccinazione i propri figli. Il Presidente del Consiglio ha affermato che, pur non sussistendo, al momento, un’emergenza nazionale, l’obiettivo delle misure è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano in tale ambito si trasformino in vere emergenze sanitarie, poiché, “nel corso degli anni, la mancanza di misure appropriate e il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione”. È costituzionalmente corretto l’uso dello strumento di normazione scelto, considerando che l’art. 77 Cost. prevede che il decreto-legge possa essere adottato “in casi straordinari di necessità e di urgenza”?

È noto come il Governo interpreti gli stringenti presupposti costituzionali per l’approvazione del decreto legge (non casi “di necessità” o “d’urgenza”, ma casi “di necessità e d’urgenza”, e per di più “straordinari”) in modo soggettivo e non oggettivo. Le ragioni di tale interpretazione estensiva, e talora abusiva, del dettato costituzionale, che ha di fatto trasformato il decreto legge in una iniziativa governativa rinforzata, sono molte, non ultima l’assenza di un procedimento parlamentare che consenta al Governo di vedere votati entro una data certa i provvedimenti indicati come essenziali per l’attuazione del suo programma.
In questo contesto, pur non conoscendo il testo del decreto legge, e quindi le premesse che ne hanno giustificato l’adozione, la scelta del Governo di ricorrere a tale strumento mi pare non solo non censurabile rispetto ai precedenti, ma anzi pienamente rispondente al dettato costituzionale in considerazione dell’urgente esigenza di prevenire l’ulteriore diffondersi di malattie infettive per effetto dell’aumento delle mancate vaccinazioni, come segnalato da tempo dagli organismi sanitari nazionali e internazionali. Mancate vaccinazioni – non pare inutile ricordare – non improvvise o casuali ma conseguenza della consapevole volontà di non adempiere ad un obbligo di legge in nome di una pretesa obiezione di coscienza.
Non mi pare, quindi, che ci troviamo dinanzi ad un decreto legge in cui la mancanza dei presupposti costituzionali sia in tal caso evidente, e quindi meritevole di censura da parte della Corte costituzionale (sentenze nn. 29 e 161 del 1995) anche dopo la conversione in legge (sentenze nn. 171 del 2007 e 128 del 2008).

  1. Il decreto prevede che i bambini fino a sei anni di età non possano essere iscritti all’asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate tutte le vaccinazioni previste. Per la scuola dell’obbligo è stabilita una sanzione da 500 a 7.500 euro per padre e madre di chi non è in regola; inoltre, si prevede la segnalazione al tribunale per un’eventuale sospensione della potestà genitoriale. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d’ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi compatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall’art. 34, comma 2, Cost., a norma del quale “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”?

Le vaccinazioni rientrano tra i trattamenti sanitari obbligatori che per legge possono essere imposti a tutela della salute, giacché essa, oltreché “diritto dell’individuo”, è “interesse della collettività” (art. 32 Cost.). Pertanto, pur in un’ottica di bilanciamento tra interessi costituzionali diversi e, nel caso specifico contrapposti – la libertà personale, l’istruzione obbligatoria, la salute – la tutela di un bene così primario come la salute della collettività deve prevalere sul diritto a ricevere sempre e comunque l’istruzione obbligatoria (art. 34.2 Cost.). Né si può, secondo me, fondatamente invocare, in nome della propria libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto a non vaccinarsi giacché è proprio lo scopo non solo di migliorare o preservare lo stato di salute di chi è assoggettato a tale trattamento sanitario obbligatorio ma anche di preservare lo stato di salute degli altri “a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (C. cost. 307/1990, 2; v. anche 118/1996, 107/2013).
Del resto, non pare inutile ricordare come già la legge n. 51/1966, nel disporre l’obbligo della vaccinazione (antipolomielitica) quale condizione per l’ammissione dei bambini alla scuola dell’obbligo, prevedeva a carico dei genitori inottemperanti poteri sostitutivi e sanzioni ritenuti dal giudice costituzionale non illegittimi (sentenza n. 132/1992), tra i quali la mancata ammissione alla scuola e agli esami, poi improvvidamente abrogata (art. 47.2 D.P.R. 1518/1967 come modificato dall’art. 1 D.P.R. 355/1999). Ciò perché la potestà dei genitori nei confronti del bambino è “riconosciuta dall’art. 30, primo e secondo comma della Costituzione, non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell’interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite” (sempre C. cost. 132/1992).
Ma al di là di tali considerazioni, credo che il problema della costituzionalità delle vaccinazioni debba essere guardato e, se mi è consentito, “illuminato” dal principio solidarista sancito dall’art. 2 della Costituzione secondo cui la Repubblica, cosi come “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, al contempo “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (corsivo mio). La polemica contro l’obbligo di vaccinazione non è forse l’ennesimo segnale di come la dimensione solidaristica su cui una comunità nazionale deve fondarsi e reggersi sia messa in crisi da un individualismo apertamente vantato in nome di un’assoluta, e perciò malintesa, libertà personale? È invece in tale dovere di solidarietà sociale che le vaccinazioni trovano il loro fondamento ultimo; dovere che, di converso, giustifica l’obbligo dell’intera collettività, e per essa dello Stato, di risarcire ed indennizzare chi, sottoponendosi ad un trattamento sanitario obbligatorio (art. 27-bis d.l. 90/2014) o comunque fortemente promosso (C. cost. 27/1998, 226/2000 293/2011, 107/2012)., abbia subito un danno (C. cost. 307/1990, 192/1992, 118/1996, 38/2000, 262/2004, 293/2011).

  1. Il decreto aumenta il numero dei vaccini obbligatori, che passano da 4 a 12 per l’aggiunta di una parte di quelli che prima erano considerati facoltativi. Secondo il CODACONS, la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini a una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente incremento delle reazioni avverse. Tale circostanza potrebbe pesare in un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge dovesse essere sottoposto, nelle forme previste, al sindacato della Corte costituzionale?

Già in altre occasioni il giudice costituzionale ha censurato il legislatore quando si è voluto sostituire alla scienza medica, ponendo “l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica” (sentenza n. 151 del 2009). Ritengo pertanto che il legislatore per non abusare del suo potere e non incorrere quindi in una censura d’irragionevolezza, di fronte a siffatte obiezioni, debba affidarsi alle evidenze scientifiche come certificate dagli appositi organismi consultivi del Ministero della Sanità, a tal fine preposti come il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità. Ciò perché i trattamenti sanitari obbligatori si giustificano fintantoché diretti “non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri” (C. cost. 307/1990, 2; 118/1996, 107/2013). Qualora, pertanto, fosse provato che la somministrazione massiccia di vaccini possa recare danni alla salute, il legislatore non potrebbe imporne l’obbligo giacché in tal caso preserverebbe solo la salute collettiva a scapito di quella del singolo.
Piuttosto dalle informazioni in mio possesso non è chiaro se tutte queste vaccinazioni siano comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria che il Servizio Sanitario Nazionale deve assicurare nell’intero territorio nazionale, facendosi carico dei relativi costi. Una diversa soluzione, infatti, potrebbe risultare discriminatoria nei confronti di coloro che non potrebbero sostenere le spese di tali vaccinazioni e sarebbe irragionevolmente contraria alla finalità perseguita, tanto più se come detto sanzionata con il mancato accesso alla scuola dell’obbligo.

salvatore-curreri
Prof. Salvatore Curreri

Condividi

Lascia un commento