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Vaccini obbligatori: è incostituzionale il decreto Lorenzin?

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Vaccini obbligatori: è incostituzionale il decreto Lorenzin? Abbiamo sottoposto tre quesiti ad alcuni docenti universitari per vederci più chiaro.

Prof. Federico Gustavo Pizzetti
Prof.ssa Lucia Risicato
Prof. Antonio Ruggeri
Prof. Antonino Spadaro
Prof. Salvatore Curreri

 

Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il testo di un decreto-legge che introduce alcune importanti novità nella normativa sulle vaccinazioni obbligatorie. Il provvedimento, che al momento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha già suscitato molte polemiche. Per la rubrica Habeas Corpus, abbiamo sottoposto a diversi studiosi e specialisti della materia alcune domande sulle misure approvate, stando alle indicazioni date dal Governo nella conferenza stampa e nel comunicato stampa del 19 maggio, nonché sui possibili profili d’incostituzionalità del provvedimento.

Pubblichiamo qui di seguito le risposte del Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

  1. Il testo del decreto-legge sulle vaccinazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 maggio, che dovrebbe essere pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure volte ad ampliare e a rendere effettivo l’obbligo in capo ai genitori di sottoporre a vaccinazione i propri figli. Il Presidente del Consiglio ha affermato che, pur non sussistendo, al momento, un’emergenza nazionale, l’obiettivo delle misure è proprio quello di evitare che le difficoltà che oggi si riscontrano in tale ambito si trasformino in vere emergenze sanitarie, poiché, “nel corso degli anni, la mancanza di misure appropriate e il diffondersi soprattutto negli ultimi mesi anche di comportamenti e teorie antiscientifiche hanno provocato un abbassamento dei livelli di protezione”. È costituzionalmente corretto l’uso dello strumento di normazione scelto, considerando che l’art. 77 Cost. prevede che il decreto-legge possa essere adottato “in casi straordinari di necessità e di urgenza”?

Un’interpretazione, più che letterale, direi “letteralistica” dell’art. 77, per altro placidamente diffusa in dottrina, indurrebbe ad escludere che – in assenza di emergenze legate ad epidemie – nel caso di specie sussistano i presupposti del D.L.
Tuttavia, tale comoda valutazione standard, meramente formale e dunque astratta, sarebbe affrettata e superficiale. È evidente, infatti, che, seppure non può constatarsi in atto la presenza di un’epidemia, possono comunque ragionevolmente ravvisarsi le condizioni perché essa si possa verificare, come sembra proprio nel nostro caso, visti la disinformazione diffusa in atto e il numero spropositato e crescente di bambini malati. In una simile fattispecie, più che un diritto, costituisce addirittura un dovere degli organi di indirizzo politico (Governo e Parlamento) provvedere al più presto, onde evitare il verificarsi dell’evento calamitoso. In particolare, spetta proprio al Governo intervenire “per tempo” – attraverso lo strumento privilegiato che l’ordinamento prevede in questi casi: il Decreto Legge – al fine di evitare che fenomeni epidemici (evitabili, con un’accorta politica di “prevenzione”, essenziale del settore sanitario) invece si verifichino, con gravissimo danno per la salute pubblica.
Poiché purtroppo l’ordinamento costituzionale italiano prevede – per motivi storicamente superati (che qui non è il caso di approfondire) e superabili (ma la recente riforma costituzionale Renzi-Boschi si è scontrata con la volontà popolare) – un Parlamento bicamerale perfetto nelle funzioni, dunque un organo legislativo “pletorico” (circa mille persone), che usa procedure di approvazione delle leggi inutilmente “ridondanti” (quindi almeno tendenzialmente “lente”), appare del tutto ragionevole che intanto intervenga il Governo con un provvedimento urgente i cui effetti, del resto e com’è noto, comunque cesseranno retroattivamente ove non fosse convertito in legge da parte delle Camere.

  1. Il decreto prevede che i bambini fino a sei anni di età non possano essere iscritti all’asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate tutte le vaccinazioni previste. Per la scuola dell’obbligo è stabilita una sanzione da 500 a 7.500 euro per padre e madre di chi non è in regola; inoltre, si prevede la segnalazione al tribunale per un’eventuale sospensione della potestà genitoriale. La mancata segnalazione può integrare gli estremi del rifiuto di atti d’ufficio a carico del dirigente scolastico. Tali misure possono ritenersi compatibili con le disposizioni costituzionali in materia di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall’art. 34, comma 2, Cost., a norma del quale “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”?

La questione posta è tipicamente di “bilanciamento costituzionale” e correttamente, come risulta dal quesito, va affrontata su questo piano.
In assenza, nel momento in cui scriviamo, di un testo normativo preciso (e quindi soltanto per quanto è dato comprendere sulla base di semplici informazioni di stampa), la previsione, prevista per i più piccoli (fino a 6 anni), di subordinare l’“accesso” all’asilo nido o alla scuola materna ai soli bimbi vaccinati, appare senz’altro ragionevole. Nonostante prevedibili, seppur si spera marginali, inconvenienti per le famiglie inadempienti, non pare in gioco in questo caso il “diritto all’istruzione” (la scuola dell’obbligo iniziando appunto a 6 anni). Il “bilanciamento” fra diritto alla salute pubblica, ossia di tutti, e libertà personale individuale (più precisamente, trattandosi di minori, poteri e responsabilità genitoriali) vede senz’altro espandersi il primo ed affievolirsi la seconda: è impensabile che una libertà individuale – ma forse sarebbe più giusto dire una presuntuosa forma di auto-determinazione genitoriale – metta a repentaglio la salute collettiva. Essendo in gioco i doveri, e quindi la “responsabilità”, dei genitori (artt. 30 e 31 Cost.), sono dunque ragionevoli anche le ipotesi di sanzione che il D.L., più in generale, sembra prevedere.
Non pare invece – ma la misura andrebbe accertata leggendo in dettaglio il testo normativo, allo stato non disponibile – che, per i soggetti di età superiore ai sei anni (scuola dell’obbligo) si preveda il venir meno appunto dell’obbligo scolastico, ma solo le misure sanzionatorie ricordate. In questo senso, la normativa prevista parrebbe ragionevole, e comunque non si porrebbe un problema di bilanciamento con la previsione dell’art. 33, comma 2, Cost.

  1. Il decreto aumenta il numero dei vaccini obbligatori, che passano da 4 a 12 per l’aggiunta di una parte di quelli che prima erano considerati facoltativi. Secondo il CODACONS, la trasformazione delle vaccinazioni facoltative in obbligatorie costringerà a sottoporre i bambini a una dose massiccia di vaccini, senza alcuna possibilità di una diagnostica prevaccinale, con conseguente incremento delle reazioni avverse. Tale circostanza potrebbe pesare in un eventuale controllo di ragionevolezza della normativa, qualora il decreto-legge dovesse essere sottoposto, nelle forme previste, al sindacato della Corte costituzionale?

Per rispondere in modo corretto, dunque non sprovveduto ed affrettato, a questa domanda, occorrerebbe uno previo e approfondito studio medico-scientifico della materia e quindi – nel caso del giudice costituzionale – una necessaria, preventiva ed accurata attività istruttoria presso le competenti autorità medico-scientifiche nazionali (e, si badi, internazionali), le uniche in grado di fornire adeguate informazioni in merito al numero esatto di vaccini che vanno ritenuti “obbligatori” e non meramente “facoltativi”, pena un significativo rischio per la salute pubblica nel nostro Paese. Se le risultanze di quest’indagine fossero nel senso che l’adozione, in Italia, non di 4 ma di ben 12 vaccini “obbligatori”, possa ritenersi una misura eccessiva, allora potrebbe dirsi che «il troppo stroppia» o, se si preferisce, che «ogni eccesso è difetto».
In termini giuridici, ciò significa che – in questo caso, e solo in questo caso – forse sarebbe possibile considerare parzialmente incostituzionale il D.L. Più precisamente, la Corte dovrebbe pronunciarsi con una sentenza additiva d’incostituzionalità per irragionevolezza: il D.L. sarebbe irragionevole – segnatamente per “incongruità mezzi-fini” – «nella parte in cui» la normativa «prevede» l’obbligatorietà dei vaccini “in eccesso” e comunque non preveda – ove effettivamente fosse questo il contenuto del testo – la tutela della minoranza dei soggetti a rischio specifico di reazione avversa.

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Prof. Antonino Spadaro

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