Il Blog dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Bullismo e cyberbullismo

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Il 20 Settembre 2016 è stata approvata dalle Commissioni alla Camera la proposta di legge n. 3139 su bullismo e cyberbullismo, già approvata dal Senato della Repubblica.

La proposta di legge “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” è stata presentata nel 2014 dalla senatrice PD Elena Ferrara, subendo nel suo iter di approvazione numerose modifiche, in particolare con l’estensione a chiunque, e non solo ai minori, delle protezioni previste dal testo di legge in presenza di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo.

Di seguito una estrema sintesi della proposta di legge.

L’art. 1 comma 2  del testo della Commissione recita: “ Ai fini della presente legge, con il termine “bullismo” si intendono l’aggressione o la molestia reiterata, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, ………. attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche…………….”; il comma 2 bis prevede che per cyberbullismo si intende “qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l’utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea…. effettuate allo scopo di offendere l’onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime……”.

L’art 2 prevede che chiunque anche minore ultraquattordicenne, che abbia subito un atto di cyberbullismo può inoltrare al gestore del sito internet nonché al garante per la protezione dei dati personali un’istanza per l’oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano, nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo.

All’art.  4 (Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico) è previsto il coinvolgimento del personale scolastico ed un ruolo attivo degli studenti nel prevenire il contrasto del cyberbullismo e bullismo, e della nomina in ogni plesso scolastico di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale.

L’art. 6 bis (Modifica dell’art. 612 bis del codice penale) prevede la pena della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informativi o informatici.

Il Testo di Legge, in particolare relativamente alla repressione e all’oscuramento dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, ha già fatto gridare alcuni autorevoli commentatori della proposta di legge alla censura, ad un bavaglio dei siti internet, ed alla limitazione della libertà di opinione.

I ragionamenti che si scontrano sono egualmente meritevoli di rispetto e di attenzione, ma tra di loro assolutamente incompatibili.

Da una parte chi, a prescindere dagli effetti secondari della repressione e dell’oscuramento, ravvede la assoluta necessità di tutelare le persone fisiche (e non quelle liquide del web) dal cyberbullismo, senz’altro compito delle democrazie più avanzate, in particolare per i soggetti più deboli e psicologicamente fragili.

Dall’altra la posizione di commentatori che evidenziano che la proposta di legge possa costituire un mezzo di censura, un bavaglio e forte limitazione della libertà di opinione sulle piattaforme internet.

Uno spunto di discussione è che la mediazione tra le due tesi, possa trovarsi, almeno ritengo in alcuni casi, nel concetto di libertà simmetrica.

Per dirla con le parole di Paolo Florio d’Arcais nel libro La Guerra del Sacro “Se il criterio dell’offesa diventa il paradigma della libertà, a decidere sarà la suscettibilità. Ma la tua libertà trova un limite nella mia uguale libertà, non nella mia suscettibilità, per definizione soggettiva e presso ciascuno diversa”.

E’ evidente che la “suscettibilità” è troppo soggettiva e spesso orientata dai fatti di cronaca; non può allora essere utilizzato sic et nunc il criterio dell’offesa per individuare fatti (illeciti) di  cyberbullismo; applicando invece  il principio della libertà simmetrica, il cyberbullismo sarebbe determinato dall’impossibilità  di poter esprimere la mia eguale libertà sul web, di fronte a quella di un altro che utilizza la sua libertà per postare video, foto o commenti che mi riguardano direttamente e che mi ritraggono in situazioni di vita assolutamente privata, senza la richiesta di un mio preventivo consenso; in tal caso la mia pari libertà di non voler vedere postati video, foto o commenti su internet è stata violata; e questo determina il mio diritto a chiedere la immediata rimozione o l’oscuramento dei video postati.

Sussistono certamente forti motivazioni giuridiche, e soprattutto morali e sociali (è evidente che la questione del cyberbullismo non si risolve solo nelle aule giudiziarie, ma anche  e soprattutto in via preventiva nelle scuole, come previsto dal testo di legge, con l’educazione al rispetto dell’altro) perché l’iter conclusivo di questa proposta di legge venga monitorata con attenzione da parte di tutti gli operatori del diritto, e che anche l’Avvocatura Messinese possa creare un Osservatorio Permanente sul tema; e questa attenzione anche come genitori, per non dimenticare che un video postato su internet e girato durante una festa su una inconsapevole quattordicenne che veniva sessualmente molestata (la senatrice Elena Ferrante che ha presentato la proposta di legge sul bullismo e cyberbullismo era insegnante della giovane), video che raccoglieva in pochissimo tempo migliaia di commenti in gran parte offensivi e fin troppo volgari, hanno spinto purtroppo, pochi giorni dopo dal post, la stessa giovane 14enne a lasciare un testamento morale per tutti : “Le parole fanno più male delle botte………., cavolo, se fanno male”, prima di lanciarsi nel vuoto dal balcone della sua casa.

Gaetano-De-Salvo
Gaetano De Salvo

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